Contro la concessione della licenza edilizia per il Piano di quartiere del comparto B1a
Un progetto che non può essere approvato
L'ATA Associazione traffico e ambiente ha presentato ricorso contro la decisione 2/5 marzo 2026 dei municipi di Lugano e Porza con la quale è stata concessa a Res Building SA (c/o Mawi Group SA, Lugano) la licenza edilizia per il Piano di quartiere (PQ) per il comparto B1a (Nodo intermodale ed edifici ad uso misto) nel Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC), su vari mappali nei Comuni di Lugano e Porza.
L'atto è stato condiviso dall'associazione Cittadini per il territorio del Luganese, che da anni si occupa di tematiche territoriali e ambientali ma che, ai sensi della LE, non è legittimata a ricorrere.
La nostra sezione ritiene che il progetto di PQ B1a in esame non poteva essere approvato per vari motivi. Qui ci limitiamo a elencarne solo alcuni (i dettagli possono comunque essere consultati scaricando il ricorso tramite il link disponibile in fondo a questa pagina).
FABBISOGNO DI POSTEGGI
- Il PQ prevede in totale 1'200 posti auto nell'autorimessa interrata e su 3 piani: questo numero è eccessivo e in contrasto con quanto previsto dal PR-NQC e con la situazione viaria critica di questo comparto.
- Le NAPR-NQC prevedono la realizzazione del nodo intermodale con un parcheggio e una fermata di attestamento dei trasporti pubblici: il parcheggio d'interscambio deve prevedere una capacità di 600 posti auto per l'interscambio modale, oltre a un massimo di 400 posti auto per gli insediamenti del quartiere. I posteggi devono essere giustificati e rispondere alle necessità reali; in ogni caso i 200 posteggi supplementari, previsti dal PQ in esame, non possono essere ammessi.
- Già oggi, secondo l'ATA, si registra una sottoccupazione dei posteggi (per vari motivi).
- Mettere a disposizione troppi posteggi equivarrebbe a una scelta irresponsabile, dato che contribuirebbe a incentivare il traffico individuale motorizzato, invece di ridurlo.
AREA VERDE
- Il PQ non rispetta la percentuale minima di area verde prescritta dal PR-NQC (al minimo il 15% della superficie edificabile del fondo). L'incarto del PQ parla di un area verde di 4'195 mq (pari al 18.88%), ma il calcolo di quest'area non è verificabile. Inoltre, nell'area verde, è stata conteggiata anche la superficie di verde della cosiddetta "piazza sopraelevata" (2'659 mq) e che, di fatto, non può essere considerata una costruzione sotterranea che adempie ai criteri di una vera e propria area verde. L'enorme pensilina di copertura e di riparo per le persone in transito dev'essere quindi considerata come una costruzione fuori terra e andrebbe conteggiata nell'indice di occupazione.
INDICE DI SFRUTTAMENTO
- Il PQ sfrutta quasi interamente l'indice massimo previsto, pari a 2.5, ma le condizioni previste per ottenere la concessione (impatto sulla mobilità e vantaggi d'interesse generale) non sono adempiute o, in ogni caso, non sono state sufficientemente dimostrate per ottenere una simile concessione .
- I calcoli delle superfici indicate negli schemi di calcolo della SUL non sono verificabili. Inoltre, non è possibile verificare se i negozi previsti nel PQ rispettano le superfici massime prescritte.
ALTRI PUNTI CRITICI
- Il progetto si basa su uno schema viario non ancora definitivo e sul quale dovrà ancora esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo.
- Si contesta il fatto che il PQ, con i 1'200 posti auto previsti, sia compatibile con la capacità della rete viaria.
- Il nodo intermodale non è progettato adeguatamente per le reali esigenze di scambio tra il trasporto pubblico e quello privato.
- Viene messa in discussione anche l'altezza dell'edificio più alto (60 m), che supererebbe i limiti consentiti, senza vantaggi apprezzabili a livello di qualità urbanistica e architettonica.
- Non sono rispettate le linee di arretramento indicate nel PR-NQC, sia per la costruzione interrata che per la pensilina di copertura del nodo intermodale.
- La licenza edilizia non prevede misure di monitoraggio e gestione del traffico (che invece dovevano essere definite nel PQ).
- L'area di svago prevista (sul tetto dell'edificio più basso) non è idonea e nemmeno facilmente accessibile, quindi non risponde ai requisiti di legge.